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:: ESTRATTI DALLO STATUTO :: 



Art.1
E' costitutita un'Associazione denominata "Associazione delle Donne Somale Emigrate" (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) in breve ed alternativamente "A.Do.So.E (O.n.l.u.s.)"

[...]

Art. 3
L’Associazione donne somale emigrate è indipendente da enti con finalità di lucro. Essa non è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani, somali o di altri paesi aventi scopo di lucro. E’ inoltre indipendente dai partiti politici.

Art.4
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità di utilità sociale nel settore dell’assistenza sociale, della beneficenza, dell’istruzione della tutela dei diritti civili nei confronti delle persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari e di soggetti appartenenti alla popolazione somala.
[…]

Essa non svolge altra attività ad eccezione di quelle strettamente connesse alle predette finalità.
L’Associazione, nell’ambito di tali finalità, intende promuovere esperienze di volontariato e/o di sostegno alla popolazione somala ed alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza.
L’Associazione, in particolare, progetta, promuove, realizza ovunque nel mondo programmi a breve e medio termine aventi oggetto l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia e per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione.

A tale scopo l’Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere le seguenti attività:

a) intraprendere azioni volte a promuovere un processo di pacificazione in Somalia al di fuori di ogni vincolo tribale;
b) creare una rete di comunicazione ed informazione al fine di favorire il coordinamento e lo scambio di idee ed opinioni in relazione alla condizione della popolazione somala;
c) sensibilizzare la popolazione pubblica e, in particolare, quella dell’Unione Europea e della Lega Araba, degli Stati Uniti d’America e del Canada, sui problemi relativi alla condizione femminile e dell’infanzia nella Repubblica Democratica Somala;
d) promuovere l’educazione delle donne e dei bambini somali ovunque si trovino nel mondo;
e) formare volontari con adeguata preparazione sia umana che professionale che cooperino alla crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti nella Repubblica Democratica Somala;
f) progettare, promuovere e realizzare programmi di sviluppo nella Repubblica Democratica Somala, tendenti a coinvolgere la popolazione femminile, con l’impiego di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali;
g) pubblicare libri, giornali, riviste, opuscoli, scritti, audiovisivi, con l’esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima esposti:
h) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore della Somalia e dei paesi in via di sviluppo;
i) collaborare con organismi, movimenti, gruppi o comunità che vivendo gli stessi scopi dell’Associazione promuovono il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia nella Repubblica Democratica Somala e nei paesi in via di sviluppo;
j) aderire ad enti, organizzazioni, unioni, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggano le medesime finalità e scopi, purché siano in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3.


L’Associazione sostiene il lavoro delle Nazioni Unite e delle organizzazioni che da queste dipendono, diffondendone principi ed attività.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo15, l’Associazione potrà svolgere ogni attività ed operazione, anche commerciale o di fund raising, ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari ed immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

Art. 5
Possono essere socie dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che, a giudizio del consiglio Direttivo, ne condividono gli scopi.
Chi desidera associarsi all’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.


Art. 6
Organi dell’associazione

Assemblea degli associati
Consiglio Direttivo
Presidente




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